20 research outputs found

    Poteri assistenziali del convivente di fatto in caso di malattia o ricovero del partner

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    La nuova regolamentazione delle “convivenze di fatto” (l. n. 76/2016) contiene, nei suoi penetrali, previsioni che attengono alla sfera personale e che sembrano preludere al varo di discipline d’indole generale, capaci di proiettarsi ben al di là del perimetro (pur vasto) che circoscrive il fenomeno delle coppie conviventi more uxorio. E ciò dicasi, in specie, per la disposizione secondo la quale «In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza [...], secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere [...] previste per i coniugi e i familiari» (art. 1, comma 39°); ma anche, e soprattutto, quella secondo cui «Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati [...] in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute» (art. 1, comma 40°). Alla disamina degli enunciati normativi appena riportati è primariamente indirizzata l’indagine che qui si offre al lettore. Segue, a mo’ di chiusa, la segnalazione degli effetti abrogativi che conseguirebbero all’eventuale approvazione del disegno di legge «in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»

    Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

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    Lo scritto è dedicato all'analisi dell'art. 50 del codice di consumo riformato. La disposizione commentata (concernente i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) disciplina i modi e i mezzi attraverso i quali il contraente professionista deve adempiere agli obblighi informativi pre e post contrattuali

    L'irretroattivitĂ  della legge applicabile alle successioni: nessun dogma!

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    Il problema del se, e fino a che punto il legislatore ordinario possa – in conformità a Costituzione – retroagire nella regolamentazione di successioni mortis causa apertesi anteriormente alla disciplina sopravvenuta, è questione di vibrante attualità. E ciò, sia per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 104 d. lgs. n. 154/13, sia a seguito della prima pronuncia della Consulta al riguardo (Corte cost. n. 146/2015). Alla legittimità o no della scelta legislativa di contravvenire a uno dei “fondamentali” del diritto intertemporale ereditario, quello dell’irretroattività della legge successoria, è quindi dedicata la presente riflessione

    Il valore giuridico della firma grafometrica

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    Pur nella varietà delle singole architetture, tutti i sistemi firma grafometrica consentono la digitalizzazione sia del tratto chirografo sia di altri valori biometrici comportamentali legati alla dinamica di apposizione della firma manoscritta (l’indice pressorio, il ritmo, la velocità e l’accelerazione impressa al gesto dello scrivere). Tutte caratteristiche, cioè, che valgono a contraddistinguere la “personalità grafica” di ogni singolo sottoscrittore. Sulla firma grafometrica fanno oggi grande assegnamento le banche e gli altri intermediari finanziari che l’adoperano, sempre più diffusamente, per concludere contratti. Ciò posto, lo scritto esamina le diverse modalità d’impiego della firma grafometrica come mezzo d’autenticazione (entity authentication e data origin authentication) e sottopone a rigoroso vaglio critico il postulato secondo cui la firma grafometrica è – in base al diritto europeo vigente – una “firma elettronica avanzata”.The legal validity of “graphometric” signature Despite the variety of approaches, all “graphometic” signature systems operate by the digitization of the mere handwritten signs and other biometric values of the signing gesture (such as pressure, rhythm, speed and acceleration – known as “signature dynamics” – of each pen stroke). Features (all of the above) that are unique for each different subscriber. Today banks and other financial intermediaries strongly rely on the “graphometric” signature as they use it – more and more widely – to sign contracts. That being said, the article examines the different methods of using the “graphometric” signature as an authentication system (entity authentication and data origin authentication) and critically questions the assumption that the “graphometric” signature is – according to the current European law – an “advanced electronic signature"

    Diritto europeo, mercato e globalizzazione delle regole

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    Recensione a Anu Bradford, "Effetto Bruxelles. Come l'Unione Europea regola il mondo", trad. P. Micalizzi, Franco Angeli, Milano, 2021, pp. 470 (ed. orig. "The Brussels Effect. How the European Union Rules the World", Oxford University Press, Oxford, 2020)

    Note minime in materia di genitorialitĂ  intenzionale

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    Lo scritto, prendendo spunto dalla decisione della Procura di Padova di chiedere la rettifica di trentatré atti di nascita recanti due genitori dello stesso sesso, offre una sintetica descrizione del diritto vivente in materia di "genitorialità intenzionale"

    La nullitĂ  della disposizione testamentaria sorretta da un motivo illecito

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    Lo studio è dedicato all'analisi del regime giuridico della nullità della disposizione testamentaria redatta sotto la spinta di un motivo illecito. A margine di tale indagine, l'autore s'interroga sulla possibilità di applicare la regola enunziata dall'art. 626 c.c. alla revoca del testamento

    Il divieto di matrimonio razzialmente misto

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    A più di ottant’anni dall’approvazione del divieto di celebrazione e di trascrizione del matrimonio “misto” per diversità di razza dei nubendi, lo scritto ne esamina i contenuti, la concreta applicazione e i suoi prodromi nella legislazione italiana coloniale. Segue la ricostruzione degli argomenti impiegati nel dibattito scientifico circa la compatibilità del predetto divieto con i Patti Lateranensi del 1929.More than eighty years after the prohibition of the celebration and registration of interracial marriages, the article examines its contents, its practical application and how this prohibition was influenced by the (pre-existing) Italian colonial legislation. In part two, the article aims to reconstruct the arguments made in the juridical debate on the compatibility of the prohibition of "mixed" marriages with the Lateran Treaty of 1929

    Note minime sulla formazione progressiva del contratto

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    Tutto il lavorio precontrattuale, tutto l'iter di preparazione del contratto, può essere brevissimo o, all'incontro, molto articolato. Al riguardo, l'espressione "formazione progressiva del contratto" denota precisamente quelle ipotesi in cui il perfezionamento dello stesso si realizza attraverso lo svolgimento di trattative complesse, contrassegnate da accordi parziali sui vari punti del futuro negozio. Mentre memoria di questa serie (più o meno lunga) di passaggi è spesso affidata a documenti scritti, redatti a cura dalle parti e nella prassi variamente denominati: minute, puntuazioni o lettere d'intenti. Lo scritto intende offrire al lettore un quadro sintetico del formante dottrinale e giurisprudenziale in materia

    Scrittura privata autenticata e controllo notarile di legalitĂ 

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    Nel tempo presente, diversamente dal recente passato, non si può dubitare del fatto che il notaio sia garante della legalità dell'atto anche quando venga richiesto della "sola" attività di autenticazione delle firme poste ai piedi di una scrittura privata. L'antico dilemma – circa l’applicabilità, in sede di autentica, del divieto di cui all'art. 28 l. not. – è stato sciolto ex positivo iure. E precisamente, dall'art. 12 della l. n. 246 del 2005 che, intervenendo chirurgicamente sul testo dell’art. 28, ha aggiunto (dopo il verbo "ricevere"), le seguenti due parole: "o autenticare". Muovendo da questo dato, lo studio tende ad accertare: a) se l'interpolazione operata sul testo dell'art. 28 della legge notarile abbia comportato un'effettiva innovazione dell'ordinamento, oppure si sia limitata ad esplicitare una regola preesistente; b) se, in concreto, il controllo notarile di legalità si svolge secondo modalità identiche (o diverse), in relazione all'attività di autenticazione della scrittura privata e a quella di ricevimento dell'atto pubblico; c) se il maggiore o minore coinvolgimento del notaio nell'elaborazione del testo linguistico possa riflettersi sull'intensità e, quindi, sulla qualità del controllo di legalità. A margine di tale excursus si segnala l'esistenza di un evidente difetto di coordinamento tra la disciplina attuale dell'autentica notarile (dominata dalla presenza di un penetrante controllo contenutistico sulla legalità dell'atto) e quella dettata dal codice di rito per quanto concerne la verificazione giudiziale della scrittura privata. Tant'è che oggi, per un singolare paradosso, quello che non è più possibile ottenere con la "collaborazione" del notaio (ossia la formazione di un titolo negoziale sostanzialmente nullo, ma formalmente idoneo alla trascrizione o all'iscrizione) è invece possibile conseguire grazie alla "collaborazione" del giudice. Basti considerare, al riguardo, che i principi processuali della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato impedirebbero al giudice che sia investito della decisione su un’istanza di verificazione (proponibile anche in via principale ex art. 216, comma 2, c.p.c.) di estendere d'ufficio il proprio sindacato alla legalità del contenuto della scrittura
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